Comprare casa dal Costruttore

Come tutelarsi e cosa dice la legge

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👉COME TUTELARSI E COSA DICE LA LEGGE
Il Decreto legge che regolamenta questo tipo di operazione è il n. 122 del 20 giugno 2005. L’art. 2 di tale decreto prevede che l’impresa costruttrice sottoscriva una fideiussione bancaria per un importo pari alle somme versate dell’acquirente man mano che i lavori avanzano. 
Così facendo, in caso di fallimento, il compratore resta senza casa ma almeno recupera quanto già pagato.

L’art. 4 dello stesso decreto obbliga inoltre il costruttore a stipulare una polizza assicurativa di durata decennale a favore dell’acquirente da consegnare allo stesso quando si sottoscrive il contratto preliminare.
La polizza ha validità dal momento in cui viene firmato l’atto di trasferimento della proprietà e tutela il compratore da eventuali danni futuri “materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”.

👉A COSA FARE ATTENZIONE NONOSTANTE LA LEGGE
La legge che tutela l’acquirente, dunque, c’è, ma affinché abbia effetto ci si deve muovere con cautela. 
Uno degli errori più frequenti si commette nel momento in cui si sottoscrive il contratto preliminare.
Affinché le tutele previste dal Dl 122/2005 abbiano effetto, bisogna infatti che il preliminare venga sottoscritto alla presenza di un notaio. Cosa che, naturalmente, ha un costo. 
Perciò, a volte, si preferisce la scrittura tra privati. ⬇
Quest’ultima procedura fa però decadere le garanzie offerte dalla legge e l’acquirente rischia, anche in questo caso, di perdere le somme già versate e di ritrovarsi senza casa.

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